CCNL Vigilanza, CONFIAL e Si.A.L.S. intervengono sui salari del settore: «Non conta il nome di chi firma, ma il valore riconosciuto al lavoro».

Di Iacovo e Benvenuto intervengono sul trattamento economico nella vigilanza privata e nei servizi di sicurezza: «La firma di un CCNL da parte di organizzazioni rappresentative non può chiudere il confronto sulla dignità del salario. Prima viene la Costituzione»

«Fatta la nomea, si può campare di rendita? Nel sindacato non dovrebbe essere possibile. Perché i lavoratori non vivono del prestigio delle organizzazioni che firmano i contratti: vivono dello stipendio che portano a casa».

È da questa considerazione che CONF.I.A.L. e Si.A.L.S. aprono una riflessione sul trattamento economico previsto nel settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.

A intervenire sono Benedetto Di Iacovo, Segretario Generale nazionale CONF.I.A.L., e Antonio Benvenuto, Segretario nazionale Si.A.L.S., federazione che rappresenta i lavoratori del comparto sicurezza.

Al centro della loro posizione c’è una domanda semplice: quanto vale oggi un’ora di lavoro?

Da 6,87 a 8,49 euro lordi l’ora: i valori indicati nelle tabelle

Secondo le tabelle contrattuali richiamate da CONF.I.A.L. e Si.A.L.S. e aggiornate da aprile 2026, per alcuni livelli del settore i valori della paga base conglobata sono i seguenti:

Servizi di sicurezza, livello E d’ingresso: 1.188,57 euro lordi mensili, equivalenti a circa 6,87 euro lordi l’ora applicando il divisore contrattuale di 173 ore.

Servizi di sicurezza, livello D: 1.281,43 euro lordi mensili, equivalenti a circa 7,41 euro lordi l’ora.

Vigilanza privata, quarto livello: 1.468,88 euro lordi mensili, equivalenti a circa 8,49 euro lordi l’ora.

CONF.I.A.L. e Si.A.L.S. precisano che si tratta di quote della paga base conglobata: non comprendono scatti, maggiorazioni, straordinari e ratei di tredicesima e quattordicesima.

Non rappresentano quindi né l’intero trattamento economico né il netto effettivamente percepito dal lavoratore, che dipende anche da contribuzione, imposte e detrazioni.

Ma proprio questi valori, secondo le due organizzazioni, impongono una riflessione sulla capacità della retribuzione ordinaria di garantire condizioni di vita dignitose.

«Una vita dignitosa deve essere possibile con il lavoro ordinario»

«Basta leggere questi importi per capire perché il problema salariale non possa essere liquidato mostrando le firme in fondo al contratto», affermano Di Iacovo e Benvenuto.

«Chi lavora deve affrontare affitto, spesa, bollette e trasporti. E la risposta non può essere: fai più straordinari. Una vita dignitosa deve essere possibile con il lavoro ordinario, non soltanto sacrificando riposi e famiglia».

Per CONF.I.A.L. e Si.A.L.S., quindi, il dibattito sui cosiddetti contratti pirata non può esaurire quello più ampio sulla qualità salariale della contrattazione collettiva.

Contrastare accordi peggiorativi e fenomeni di dumping contrattuale resta necessario, sostengono le organizzazioni, ma il parametro finale deve essere anche la qualità concreta delle condizioni garantite al lavoratore.

La sentenza della Cassazione e l’articolo 36

Nel documento CONF.I.A.L. e Si.A.L.S. richiamano anche la sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023 della Corte di Cassazione, intervenuta sul tema della retribuzione nel settore dei servizi fiduciari.

La pronuncia riguardava il trattamento previsto dal precedente CCNL e non le attuali tabelle retributive del 2026.

Il punto richiamato dalle due organizzazioni è il rapporto tra la contrattazione collettiva e l’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Secondo CONF.I.A.L. e Si.A.L.S., la lezione da trarne è che la rappresentatività delle organizzazioni firmatarie non può trasformarsi, da sola, in una presunzione assoluta sulla sufficienza costituzionale della retribuzione.

«La firma di un CCNL, anche se sottoscritto dai sindacati cosiddetti storici, non rende automaticamente dignitoso un salario. Prima viene la Costituzione», afferma Di Iacovo.

Il confronto con CGIL, CISL e UIL

La posizione di CONF.I.A.L. e Si.A.L.S. contiene anche una critica alle organizzazioni tradizionalmente maggiormente rappresentative.

«CGIL, CISL e UIL devono rispondere della qualità degli accordi che sottoscrivono, come deve fare qualsiasi altra organizzazione», affermano Di Iacovo e Benvenuto.

Le due organizzazioni precisano tuttavia che, con riferimento al contratto oggetto della controversia giudiziaria del 2023, il CCNL originario del 2013 era stato sottoscritto da Filcams-CGIL e Fisascat-CISL, mentre UILTuCS non lo aveva firmato.

Una distinzione che CONF.I.A.L. e Si.A.L.S. considerano necessaria per ricostruire correttamente la vicenda.

La questione politica e sindacale posta oggi è però più ampia: nessuna organizzazione, secondo CONF.I.A.L. e Si.A.L.S., dovrebbe considerarsi sottratta alla valutazione dei risultati prodotti dalla propria contrattazione.

Articolo 36 e articolo 39: salario e libertà sindacale

La Confederazione collega il tema salariale anche alla questione della rappresentanza.

Per CONF.I.A.L. e Si.A.L.S., articolo 36 e articolo 39 della Costituzione devono procedere insieme: da una parte una retribuzione proporzionata e sufficiente, dall’altra libertà sindacale e criteri trasparenti e misurabili per determinare la rappresentatività.

L’obiettivo dichiarato è evitare che la lotta ai contratti peggiorativi si trasformi in un criterio basato esclusivamente sul nome delle organizzazioni firmatarie.

«Contrastare i contratti peggiorativi è giusto; giudicarli soltanto dal nome di chi li firma è sbagliato».

Aumenti reali, professionalità, riposi e qualità degli appalti

CONF.I.A.L. e Si.A.L.S. indicano quindi alcuni obiettivi sui quali intervenire nel settore.

Il primo è ottenere incrementi salariali capaci di migliorare realmente il potere d’acquisto.

A questo si aggiungono il riconoscimento delle professionalità, la tutela effettiva dei riposi e un sistema degli appalti che impedisca di scaricare la competizione sul costo del lavoro e quindi sui dipendenti.

Per le due organizzazioni, il lavoro ordinario deve consentire al lavoratore di costruire condizioni di vita dignitose senza essere costretto a ricorrere sistematicamente allo straordinario per sostenere le spese familiari.

«La credibilità sindacale si rinnova ogni giorno»

La riflessione si chiude tornando al ruolo stesso delle organizzazioni sindacali.

«La credibilità sindacale si rinnova ogni giorno», concludono Di Iacovo e Benvenuto. «Non basta avere una storia importante: bisogna garantire un presente dignitoso ai lavoratori».

CONF.I.A.L. e Si.A.L.S. ribadiscono quindi la necessità di contrastare i contratti peggiorativi, ma chiedono contemporaneamente che il dibattito sul lavoro povero guardi anche ai risultati concreti prodotti dalla contrattazione applicata nei diversi settori.

Perché, nella loro posizione, la qualità di un contratto non può essere misurata dalla notorietà della sigla che lo sottoscrive, ma dalla capacità di garantire valore, diritti e dignità al lavoro.